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SOCIETA' - Compenso del collegio sindacale

 

Ai sensi dell’articolo 2402 del codice civile, la «retribuzione annuale» dei sindaci, se non è stabilita nello statuto, deve essere determinata dalla assemblea all'atto della nomina «per l'intero periodo di durata del loro ufficio».

Secondo la Cassazione (sentenza n. 3190 del 18 febbraio 2016), qualora un sindaco cessi dall’incarico nel corso del mandato (ad esempio, per dimissioni), il compenso spettantegli deve essere rapportato al periodo di effettiva durata in carica. 

Pertanto, dato che i sindaci «restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica» (articolo 2400, comma 1, codice civile), se un sindaco cessa dalla carica nel mese di gennaio del terzo esercizio di durata della carica (ad esempio, per dimissioni), non gli spetta la retribuzione per il periodo intercorrente dal giorno delle dimissioni fino al giorno dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio di detto terzo esercizio di durata in carica.



La sentenza di Cass. 18 febbraio 2016, n. 3190 si legge cliccando a fianco, nella Documentazione Correlata

 

Ultima Modifica: 29/02/2016

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