La crisi finanziaria delle società sorte da acquisizioni tramite leveraged buy-out può essere risolta anche con un concordato con continuità aziendale. È il principio dettato dal Tribunale di Milano in un decreto datato 8 novembre 2016.
Rispetto alla generalità delle crisi aziendali, la peculiarità del caso affrontato è proprio nelle radici della crisi: il debito più rilevante dell’impresa, destinato a non essere soddisfatto, deriva proprio dall’operazione “a leva” utilizzata per l’acquisizione di quella società.
Il meccanismo, ben conosciuto e ricostruito dal giudice fallimentare, è quello del reverse merger leveraged buy-out, tipico delle operazioni effettuate dai fondi di private equity: la società (cosiddetta target) della quale viene acquisito il controllo incorpora, tramite fusione inversa, la propria controllante che, normalmente, è una società di nuova costituzione (cosiddetta newco).
Con la fusione tra la newco e la target, infatti, è quest’ultima a garantire il debito tramite il suo patrimonio e ad assicurarne il rimborso attraverso l’aspettativa di cash flow prodotti dalla sua gestione e, spesso, attraverso la dismissione di assets non strategici.
Questa operazione consente quindi all’investitore di acquisire, facendo ricorso a un alto livello di indebitamento a fronte di un modesto investimento di capitale proprio, il controllo di una società operativa che sia generatrice di cassa. (... segue)
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Ultima Modifica: 20/12/2017