Nuovamente diminuite le funzioni di controllo nelle Srl e nelle cooperative.
L’articolo 20, comma 8 del decreto legge infatti abolisce del tutto la norma (già contenuta nell’articolo 2477, comma 2, del Codice civile) per la quale le funzioni di controllo (con la nomina delcollegio sindacale o del sindaco unico o del revisore) dovevano essere attivate una volta che il capitale sociale avesse raggiunto la soglia minima prevista per costituire una società per azioni.
Fino a ieri, in sostanza, se la Srl posizionava il suo capitale sociale a 120 mila euro (oppure a livelli superiori), doveva procedersi alla nomina dell’organo di controllo.
Ora invece (in evidente correlazione con la diminuzione del minimo del capitale sociale della spa a 50 mila euro) scompare ogni correlazione tra capitale sociale della Srl e obbligo di attivazione delle funzioni di controllo.
Il che genera, invero, una situazione un po’ paradossale, in quanto si potrà avere una Spa con 50 mila euro di capitale sociale con il collegio sindacale obbligatorio e una Srl con 2 milioni di euro di capitale sociale priva di organo di controllo. (... segue)
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Ultima Modifica: 26/06/2014