Il Testo unico della finanza non si applica solo alle Spa
È legittima, nelle cooperative quotate, l’espressione del voto a distanza in forma telematica; è legittimo anche votare prima della chiusura del dibattito assembleare: è quanto sancito dal Tribunale di Bologna (sezione specializzata societaria) nella sentenza 18 marzo 2014, con la quale è stata decisa una controversia originatasi con riferimento all’assemblea della Banca popolare dell’Emilia Romagna svoltasi il 20 aprile 2013 e passata alle cronache (non solo finanziarie) per essersi svolta in un’atmosfera non esattamente tranquilla.
L’assemblea si tenne "fisicamente" a Modena ma si consentì ai soci (ai sensi dell’articolo 143 bis,comma1, del regolamento Consob n. 11971 – il cosiddetto "regolamento emittenti" – e dello statuto sociale della Bper) di esprimere il loro voto, anche prima della chiusura del dibattito assembleare (e quindi a prescindere dalla partecipazione a tale dibattito), mediante un sistema elettronico utilizzabile sia a Modena, nei locali dell’assemblea, che in due "centri di voto" (posizionati ad Avellino e a Lamezia Terme), in ragione del fatto che, mentre in Emilia Romagna risultava residente il 78% circa dei soci della banca, in Campania, Calabria e regioni limitrofe risiedeva oltre il 10% dei soci. (... segue)
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Ultima Modifica: 27/03/2014