Facilitata la costituzione di Spa, ma più controlli nella Srl e nelle cooperative. È questa la conseguenza della norma che abbassa da 120 mila a 50 mila euro il capitale sociale minimo occorrente per costituire una Spa.
La nuova norma che riduce il capitale per costituire una Spa evidentemente vuole incentivare le start up azionarie, riducendone i requisiti di dotazione patrimoniale, perché la società azionaria (in uno scenario di poca propensione delle banche a finanziare le imprese prive di consistente rating) si presta meglio della Srl alla raccolta sul mercato di capitale di rischio e di capitale di debito.
Oggi l’articolo 2327 del Codice civile sancisce che per costituire una Spa occorre un capitale di 120 mila euro; lo stesso ripete, per la Sapa, l’articolo 2454 del Codice civile.
Mentre, per la Srl, l’articolo 2463, dopo aver enunciato la regola che vuole il capitale minimo fissato in 10 mila euro, ammette che la Srl si possa costituire anche con un solo euro; la stessa cosa è poi ripetuta per la Srl semplificata dall’articolo 2463-bis. (... segue)
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Ultima Modifica: 15/06/2014