Per costituire una "nuova" Srl restano da risolvere ancora diversi problemi operativi, a partire dal versamento dei cosiddetti" centesimi".
Risulta, infatti abolito, dall’articolo9, comma 15-bis, del Dl 76/2013 come convertito in legge 99/2013, l’obbligo di versare in banca almeno il 25% del capitale sottoscritto in denaro, se la società è pluripersonale, o l’intero capitale sottoscritto, se la società è unipersonale.
Tuttavia l’obbligo di versamento in banca dei centesimi è stato mantenuto per la costituzione di società per azioni (ma non è chiara questa differenza di trattamento tra Spa e Srl).
Se in linea teorica l’abolizione dell’obbligo del versamento dei centesimi in banca può apparire una semplificazione, dalla stessa derivano alcuni profili di notevole complicazione.
Anzitutto, occorre osservare che la legge oggi prescrive l’effettuazione del versamento direttamente, «alle persone cui è affidata l’amministrazione» e che «i mezzi di pagamento» utilizzati per il versamento dei centesimi siano «indicati nell’atto» costitutivo (nuovo articolo 2464, comma 4, del Codice civile); per inciso, se si tratta di conferimenti di valore superiore ai mille euro, non si possono usare i contanti (articolo 49,comma1,Dlgs 231/2007), e altro non resta che immaginarne un versamento mediante assegno (evidentemente intestato alla costituenda società). (... segue)
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Ultima Modifica: 04/09/2013