Lo stato di crisi in cui una società venga a trovars inon è di per sé qualificabile come «sopravvenuta impossibilità di conseguimento dell’oggetto sociale» (ai sensi dell’articolo 2484, comma 1, n. 2, del Codice civile) e, quindi, gli amministratori non possono iscrivere nel registro delle imprese una dichiarazione di avvenuto scioglimento della società (ai sensi dell’articolo 2484, comma 3, Codice civile).
Se l’iscrizione è avvenuta, va rimossa, e gli amministratori (e, pure, i liquidatori che abbiano operato di conseguenza) ne portano responsabilità per gli eventuali danni che con ciò siano stati procurati a creditori e soci.
È quanto ritiene il Consiglio nazionale del Notariato nello studio n. 237/2014. (... segue)
Leggi l'intero articolo cliccando qui sotto oppure, a fianco, nella Documentazione Correlata
Ultima Modifica: 22/10/2014