La clausola dello statuto sociale che, come solitamente accade, preveda la generica devoluzione agli arbitri, fra l’altro, «delle controversie che dovessero insorgere tra la società e ciascun socio, ovvero tra i soci medesimi in dipendenza dell’attività sociale» (senza menzionare espressamente l’impugnazione delle delibere assembleari) determina la necessità di compromettere in arbitri anche la lite che insorga qualora un socio impugni per annullamento una deliberazione dell’assemblea dei soci.
È quanto la Corte di Cassazione ha deciso con l’ordinanza n. 17283/2015. (...segue)
Leggi l'intero articolo cliccando qui sotto oppure, a fianco, nella Documentazione Correlata
Ultima Modifica: 08/09/2015