Il diritto di controllo dei soci accomandanti di società in accomandita semplice sull'amministrazione della società è limitato al controllo del bilancio annuale e della sua esattezza, potendo a tal fine (ma solo a tal fine) consultare i libri e i documenti della società.
In altre parole, agli accomandanti non spettano i più ampi poteri di controllo che la legge attribuisce ai soci di società in nome collettivo e ai soci di società a responsabilità limitata.
E' quanto decide il Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia di impresa, con il decreto r.g. 60317/2017 del 13 febbraio 2018, in riforma di un'ordinanza del medesimo Tribunale emanata in esito a un procedimento cautelare d'urgenza promosso ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile. (... segue)
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Ultima Modifica: 12/06/2018