Non è soggetto a fallimento, e conserva il beneficio della responsabilità limitata, il socio accomandante che, su delega del socio accomandatario, compia atti di gestione della società di cui è socio, qualora si tratti di atti aventi natura meramente esecutiva.
Lo ha deciso la Cassazione nella sentenza n. 15600 del 9 luglio 2014.
Nel caso giunto al giudizio della Cassazione, un Tribunale aveva deciso il fallimento di un socio accomandante di una società in accomandita semplice.
La Corte d’appello aveva poi revocato la sentenza di fallimento, ritenendo non provato l’effettivo compimento di atti di amministrazione da parte di questo socio accomandante e, quindi, l’effettiva ingerenza dell’accomandante stesso nella gestione della società in questione. (... segue)
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Ultima Modifica: 24/07/2014