È postergato rispetto ai creditori non soci il credito di cui il socio chiede la restituzione per un finanziamento erogato in sede di start-up della società.
E il finanziamento resta postergato anche se il socio finanziatore non sia più socio quando chiede il rimborso del suo credito.
Sono questi i principi dettati dal Tribunale di Milano con la sentenza n. 1658/2015. (...segue)
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Ultima Modifica: 13/09/2015