I versamenti di denaro che i soci effettuano a favore della società partecipata possono essere qualificati come finanziamenti o come apporti di patrimonio: nel primo caso il socio ha il diritto alla restituzione, nel secondo caso il denaro è acquisito dalla società a titolo definitivo. Spetta al socio che pretende la restituzione di quanto versato provare che ha inteso effettuare un finanziamento e non un apporto di patrimonio.
Lo afferma la Cassazione nella decisione 20978/2018, rilevando che le erogazioni di somme effettuate dai soci alla società partecipata possono «avvenire a titolo di mutuo, con il conseguente obbligo per la società di restituire la somma ricevuta ad una determinata scadenza, oppure di versamento, destinato ad essere iscritto non tra i debiti, ma a confluire in apposita riserva “in conto capitale” (o altre simili denominazioni)» e che la qualificazione di queste erogazioni nell’uno o nell’altro senso dipende dall’esame della volontà negoziale.
La prova, che grava sul socio che agisce per ottenere la restituzione, «deve trarsi dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi». (... segue)
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Ultima Modifica: 03/10/2019