Se in un’operazione di fusione il rapporto di cambio si riveli incongruo, perché non sia veritiera (per sottovalutazione) la situazione patrimoniale di una delle società che partecipano all’operazione, spetta il risarcimento del danno al socio che subisca il concambio sfavorevole.
Il risarcimento è pari al valore delle azioni ottenute in concambio rispetto al valore delle azioni che il socio avrebbe ottenuto se il concambio fosse stato congruo.
È quanto deciso dalla Cassazione nella sentenza n. 15025 del 21 luglio 2016. (... segue)
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Ultima Modifica: 15/09/2017