Il concetto di «concentrazione tra fondi pensione», contenuto nell’articolo 17, comma 9-bis, Dlgs n. 252/2005 (che dispone l’applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale) è stato chiarito in una recente risposta dell’agenzia delle Entrate a un’istanza di interpello (di cui si dà notizia nella circolare di Assoprevidenza n. 3 del 9 gennaio 2018).
La questione affrontata dall’Agenzia è importante in quanto è la prima volta che si tenta di marcare la linea di confine tra il predetto concetto di «concentrazione» e quello di «operazioni di trasferimento delle posizioni pensionistiche» contenuto nell’articolo 14, comma 7, Dlgs n. 252/2005, il quale ne proclama la completa esenzione da qualsiasi imposizione. (... segue)
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Ultima Modifica: 14/01/2018