A seguito delle modifiche apportate nel D.Lgs. n. 108/2008 dalla L. n. 161/2014 (la c.d. “Legge Europea-bis” del 2013), la redazione della situazione patrimoniale, della relazione degli amministratori e della relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio è omettibile, nella fusione transfrontaliera “semplificata” (per il caso in cui la società incorporante sia titolare di almeno il novanta per cento del capitale della società incorporata) solo qualora detti documenti non siano obbligatoriamente richiesti né dalla legislazione italiana né dalla legislazione straniera applicabile all’altra società partecipante all’operazione di fusione transfrontaliera. (... segue)
Leggi l'intero articolo cliccando, a fianco, nella Documentazione Correlata
Ultima Modifica: 31/03/2017