Se c’è il consenso unanime dei soci, nella fusione si può omettere la redazione della situazione patrimoniale (la cui presenza è altrimenti necessaria, ex articolo 2501-quater del Codice civile).
È questo l’orientamento del Consiglio Notarile di Milano nella nuova massima n. 137.
E ciò si verifica anche nel caso in cui:
a) si tratti della partecipazione a una fusione di una società che non abbia ancora approvato il suo primo bilancio di esercizio (in applicazione estensiva dell’articolo 2501-quinquies, comma 3, Codice civile, gli amministratori devono però segnalare le modifiche rilevanti degli elementi dell’attivo e del passivo intervenute tra la data di costituzione della società e la data in cui viene deliberata l’approvazione del progetto di fusione);
b) si tratti di una fusione "con indebitamento", e cioè tra società una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell’altra;
c) si tratti di una fusione transfrontaliera, e cioè tra società con sede legale in Stati diversi (occorre il consenso alla rinuncia della situazione patrimoniale anche di tutti i soci della società straniera; la norma italiana non si applica alla situazione patrimoniale della società straniera). (... segue)
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Ultima Modifica: 28/05/2014