Se l’opzione put (cioè l’impegno irrevocabile di acquisto in capo a una società, se una seconda società intende vendere le sue azioni della Spa di cui le due società siano socie) comporta una «costante», «assoluta» e «immeritevole» esclusione del socio titolare della put dalla partecipazione alle perdite o agli utili, si ha un “patto leonino”, nullo secondo l’articolo 2265 del Codice civile.
Non ricorrono queste caratteristiche, generatrici di nullità, se l’opzione è esercitabile solo entro un certo limite temporale ed è limitata solo a una parte della partecipazione dell’opzionario.
Lo ha deciso il Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia d’impresa nella sentenza 8651/2017. (... segue)
Leggi l'intero articolo cliccando qui sotto oppure, a fianco, nella Documentazione Correlata
Ultima Modifica: 26/03/2019