Il Registro delle imprese, a differenza di quanto accade nel sistema di pubblicità immobiliare, non è preordinato a ospitare atti di natura “prenotativa”, come la domanda giudiziale o il contratto preliminare.
Cioè non è idoneo a pubblicare atti finalizzati ad anticipare la pubblicità di effetti giuridici che potrebbero derivare da atti di data posteriore (ad esempio: la sentenza rispetto alla domanda giudiziale; il contratto definitivo rispetto al preliminare) (Trib. Avellino, 8 gennaio 2018, n. 64). (... segue)
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Ultima Modifica: 10/01/2019