Alla nomina dell’amministratore delegato delle società di capitali si può giungere con due modalità: o mediante un’apposita deliberazione del consiglio di amministrazione oppure, già in sede di atto costitutivo della società, mediante una nomina diretta da parte dei soci. In quest’ultimo caso però occorre che:
- tutti coloro che sono nominati componenti del consiglio di amministrazione partecipino all’atto costitutivo, abbiano accettato la carica e abbiano assunto la decisione all’unanimità; oppure, in alternativa, seppur non partecipanti all’atto costitutivo, abbiano preventivamente accettato la carica in forma scritta e abbiano sottoscritto una dichiarazione di nomina e di delega di poteri a favore di uno o più fra loro;
- nel caso in cui, in sede di atto costitutivo, sia nominato anche il collegio sindacale (come è necessario che accada quando si costituisce una Spa), tutti i membri dell’organo di controllo partecipino all’atto costitutivo e abbiano accettato la carica; oppure, in alternativa, seppur non partecipanti all’atto costitutivo, abbiano preventivamente accettato la carica in forma scritta e abbiano sottoscritto una dichiarazione di presa d’atto della scelta dei soci in ordine alla nomina di uno o più amministratori delegati.
È quanto affermato in una massima recentemente divulgata dal Consiglio notarile di Firenze. (... segue)
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Ultima Modifica: 18/02/2018