Il trasferimento della sede legale all’estero di una società italiana (e l’assunzione di una forma giuridica vigente nello Stato "di atterraggio") non fa venir meno la continuità giuridica della società trasferita e quindi i rapporti giuridici di cui è parte permangono in capo ad essa.
È quanto ribadito dalla Cassazione nella sentenza 15596 del 9 luglio 2014.
La sentenza è importante perché non sono isolati i casi di società italiane che fisiologicamente cercano di allocarsi all’estero, alla ricerca di benefici di ogni tipo (fiscali, burocratici, lavoristici, eccetera).
Ci sono poi anche le vicende patologiche: le società che credono, con il trasferimento all’estero, di rendersi inaggredibili dai creditori e quelle che si trasferiscono solo fittiziamente (e cioè che all’estero non apprestano alcun tipo di organizzazione, riducendosi all’acquisizione di un mera domiciliazione). (... segue)
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Ultima Modifica: 17/07/2014