Il fondo comune d’investimento ha una propria soggettività giuridica ed è quindi titolare del patrimonio (denaro, immobili, azioni, altri titoli) che vi è stato conferito dai suoi quotisti o che è stato acquisito dal fondo stesso pagandolo con l’utilizzo delle proprie risorse.
Deve essere quindi superato il principio, enunciato dalla Cassazione nella sentenza n. 16605 del 2010, secondo cui il fondo comune d’investimento è privo di autonomia patrimoniale e di soggettività giuridica, in quanto patrimonio di titolarità formale della Sgr che gestisce il fondo stesso, separato dal restante patrimonio della Sgr e dagli altri fondi affidati in gestione alla Sgr medesima e pure separato dal personale patrimonio dei quotisti del fondo (che ne sono titolari sostanziali “in via mediata”, attraverso la titolarità delle quote di partecipazione al fondo).
È quanto deciso dal Tribunale di Milano con la sentenza n. 7232 del 10 giugno 2016, una decisione destinata a rappresentare un precedente di notevolissima portata nella complessa materia della titolarità dei patrimoni gestiti sotto forma di fondi comuni di investimento. (... segue)
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Ultima Modifica: 07/11/2017