Nella società di persone non vi è alcun obbligo di ripianamento delle perdite conseguite dalla società; vi è unicamente l’onere di coprirle se si vogliano distribuire gli utili, in quanto è sancito il divieto di distribuzione di utili se vi siano perdite e fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente alle perdite maturate.
È quanto deciso dalla Corte di cassazione nella sentenza 23/2017, la quale fa il punto su una materia (quella delle perdite formatesi nelle società di persone) che la giurisprudenza non ha mai preso in considerazione. (... segue)
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Ultima Modifica: 09/03/2018