E' legittimo che il socio recedente sia liquidato in forma mista, cioè in parte con cessione delle azioni agli altri soci, in parte con la cessione delle azioni a terzi, in parte con l’utilizzo di riserve disponibili e in parte con riduzione del capitale sociale.
Il pagamento gli va effettuato quando non c’è più l’eventualità della liquidazione della società.
È questa la sintesi della massima n. H.G.37 dei Notai del Triveneto. (... segue)
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Ultima Modifica: 08/12/2017