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SOCIETA' - Manleva per l'amministratore uscente


È nullo il patto parasociale che impegni i contraenti a non votare l’azione sociale di responsabilità contro gli amministratori in carica, per le attività da essi compiute posteriormente alla stipula del patto; è invece valido il patto parasociale che impegni a non approvare l’azione sociale di responsabilità verso un amministratore che sia già cessato dalla carica.

È quanto deciso dal Tribunale di Roma nella sentenza n. 19193 del 29 settembre scorso, in consapevole contrasto con l’orientamento consolidato della Cassazione (sentenze n. 7030/1994 e n. 10215/2010) secondo cui è affetto da nullità il patto con il quale i soci di una società di capitali si impegnino nei confronti di un terzo, socio uscente ed ex amministratore della società, a non deliberare nei suoi confronti l’azione sociale di responsabilità. E ciò in quanto il contenuto di un simile patto realizza un conflitto d’interessi tra la società e i soci che si sono fatti portatori dell’interesse del terzo, poiché i soci non solo non possono esercitare, ma nemmeno possono vincolarsi ad esercitare, il diritto di voto in contrasto con l’interesse della società. (... segue)


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Ultima Modifica: 09/06/2016