È nullo il patto con il quale una società e un suo socio convengono che la società riconosca al socio il diritto di recedere dalla società stessa e di conseguire una somma in denaro di valore pari al versamento effettuato dal socio stesso (all’atto del suo ingresso in società, avvenuto mediante sottoscrizione di un aumento di capitale sociale) a titolo di capitale sociale e di sovrapprezzo.
Lo decide la Cassazione (ordinanza 10583/2018 ) in quanto il patto è contrario al principio imperativo in base al quale, non formandosi un debito della società verso il socio quando questi versa una somma a titolo di capitale e di sovrapprezzo, il riconoscimento di un debito della società verso il socio pari alla somma versata per capitale e sovrapprezzo (e il riconoscimento di un corrispondente diritto di recesso) neutralizzano il rischio imprenditoriale cui il socio si sottopone incondizionatamente sottoscrivendo il capitale sociale (in sede di costituzione della società o in sede di aumento del capitale sociale).
Una tale pattuizione, insomma «intacca la stessa ragion d’essere del contratto di società», in quanto si risolve in una violazione del divieto (di cui all’articolo 2265 del Codice civile) di stipula di qualsiasi patto dal quale derivi l’esclusione di un socio dalla partecipazione agli utili o alle perdite della società. (... segue)
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Ultima Modifica: 16/05/2018