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SOCIETA' - Pegno di quote

Il pegno e l’usufrutto di quote di società a responsabilità limitata possono essere costituiti solo con atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio.

Per questi atti, dunque, non si può applicare la procedura, applicabile, invece, all’atto di cessione di quote di Srl, prevista all’articolo 36, comma 1-bis, del Dl112/2008 (convertito dalla legge 133/2008), ovvero l’atto informatico sottoscritto dai contraenti con firma digitale non autenticata e poi depositato al Registro delle imprese a cura di un intermediario abilitato in base all’articolo 31, comma 2-quater, della legge 340/2000. (...segue)

 

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Ultima Modifica: 18/09/2011

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