Il nuovo testo dell’articolo 2501-ter del Codice civile (che riguarda la fusione ma è applicabile anche alla scissione, per il rinvio all’articolo 2506-bis) prevede che, in alternativa al deposito presso il Registro delle imprese, il progetto di fusione possa essere pubblicato nel sito internet della società chiamata a deliberare l’operazione di fusione, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l’autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione.
Secondo i notai della Campania, che nella massima n. 24 di recente pubblicazione si sono posti l’obiettivo di tradurre in concreto la norma, la pubblicità del progetto di fusione o scissione sul sito della società (in luogo della sua pubblicazione nel Registro) è consentita a patto che:
- nel Registro delle imprese sia indicato l’indirizzo internet della società;
- il progetto sia caricato sul sito in un documento in formato .pdf firmato digitalmente;
- l’avvenuta pubblicazione sul sito abbia data certa;
- terminato il prescritto periodo di pubblicazione, la consultabilità del progetto nel tempo posteriore sia assicurata mediante la sua allegazione al verbale della deliberazione assembleare che approva il progetto. (... segue)
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Ultima Modifica: 13/03/2018