Nel caso di rinunzia all’incarico da parte dei componenti, sia effettivi che supplenti, del collegio sindacale, non può applicarsi il regime della prorogatio facendo ricorso all’applicazione analogica del disposto dell’art. 2385 c.c., ovvero dell’art. 2400, comma 1, c.c., atteso che la prorogatio può essere ipotizzata soltanto con riferimento ai sindaci che siano cessati della carica per scadenza del termine e non anche con riferimento ai sindaci che abbiano presentato le proprie dimissioni (Tribunale di Bari 2 febbraio 2013). (... segue)
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Ultima Modifica: 08/03/2017