Se nell’ambito di un’attività d’impresa agricola vengono esercitate anche attività commerciali, che siano “connesse” all’attività agricola (nel senso di cui all’articolo 2135, comma 3, del Codice civile), l’imprenditore agricolo non perde tale sua qualità; ma se l’attività agricola cessa e vengono svolte solo attività commerciali, l’imprenditore muta la sua natura in commerciale.
È quanto deciso dalla Corte d’appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con sentenza 25/2018 del 24 febbraio 2018, secondo cui è soggetta a fallimento la società semplice che, dopo aver cessato ogni attività agricola (dopo un contratto d’affitto della sua intera azienda), intraprenda un’attività commerciale che non abbia un collegamento funzionale con il fattore produttivo terra. (... segue)
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Ultima Modifica: 11/07/2019