L’attribuzione del diritto di recesso al socio di società di capitali che sia dissenziente rispetto a talune decisioni assembleari oppure che non abbia partecipato all’assemblea in cui esse sono state adottate è senz’altro uno degli approdi più significativi della riforma del diritto societario del 2003 rispetto al panorama normativo previgente, nel quale il recesso era confinato in un remoto contesto di assoluta eccezionalità. (... segue)
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Ultima Modifica: 27/04/2018