Il socio di società a responsabilità limitata non può esercitare il diritto di recesso «per giusta causa», dal momento che non può essere estesa alla società a responsabilità limitata la regola in tema di recesso per giusta causa recata, in materia di società di persone, dall’articolo 2285, comma 2, del codice civile.
È quanto deciso dal tribunale di Catanzaro, sezione specializzata in materia di impresa, con sentenza del 21 novembre 2017.
La decisione della corte calabrese si fonda sull’idea che la «complessiva disciplina» dettata dal legislatore della riforma del diritto societario (il Dlgs 6/2003), «ha costruito», con riferimento alla società a responsabilità limitata, «un apparato normativo tendenzialmente chiuso ed autonomo» rispetto a quello delle società di persone e della società per azioni. (... segue).
Leggi l'intero articolo cliccando qui sotto oppure, a fianco, nella Documentazione Correlata
Ultima Modifica: 14/02/2019