Gli amministratori sono responsabili, verso la società amministrata, dei danni che ad essa derivano a causa dell’inosservanza, da parte di questi, dei doveri a loro imposti dalla legge e dall’atto costitutivo; gli amministratori, invece, non sono responsabili per l’eventuale insuccesso delle loro scelte imprenditoriali, poiché il rischio è un connotato intrinseco dell’attività d’impresa.
In altri termini, la sfortuna o l’insuccesso imprenditoriale non provoca di per sé la responsabilità degli amministratori. Peraltro, questi, rispondono se sia dimostrato che, nel compimento delle loro decisioni imprenditoriali, essi non hanno, con l’occorrente diligenza:
a) usato le opportune cautele;
b) svolto le occorrenti verifiche;
c) assunto le necessarie informazioni preliminari al compimento delle scelte gestionali, quali sono normalmente richieste per adottare decisioni del tipo di quelle da essi attuate;
d) preso quei provvedimenti che, per legge o per statuto, avrebbero dovuto essere prontamente assunti a tutela della società.
È quanto deciso dal Tribunale di Roma nella sentenza n. 20844 del 19 ottobre 2015. (... segue)
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Ultima Modifica: 06/09/2016