L’amministratore non è responsabile per le sue scelte gestionali, anche se di rilevante rischiosità, ma solo se non è stato diligente nel valutare adeguatamente i margini di rischio di una progettata operazione; il rispetto dell’oggetto sociale va valutato con riferimento alla strumentalità dell’atto compiuto dall’amministratore rispetto alla specifica attività economica concordata tra i soci e indicata nello statuto della società.
Sono questi i due importanti principi affermati dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 17761 dell’8 settembre 2016. (... segue)
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Ultima Modifica: 14/12/2017