La richiesta dei soci di minoranza, che raggruppino un terzo del capitale sociale, sul rinvio dell’assemblea va accolta e non è soggetta a valutazione discrezionale dell’assemblea.
Così decidendo, la Cassazione (sentenza 29792/17) interviene sul diritto dei soci di minoranza di richiedere il rinvio dell’assemblea, sancito dall’articolo 2374 del Codice civile, per il quale «i soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale rappresentato nell’assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l’assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni.
Questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto». (... segue)
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Ultima Modifica: 03/03/2019