Gli amministratori di Srl possono rifiutare il rimborso del «prestito soci» solo se il finanziamento sia stato effettuato dal socio e il rimborso sia stato da lui richiesto in presenza di una crisi della società e questa abbia da soddisfare crediti (non derivanti da finanziamento soci) scaduti e non soddisfatti o anche non scaduti.
Quando invece non ci sia questa doppia situazione di crisi (al momento del finanziamento e in quello della richiesta di restituzione) non è applicabile la regola della postergazione del rimborso del finanziamento eseguito dai soci.
In particolare, se dal bilancio di esercizio non risulta in via univoca un concreto rischio di insolvenza, gli amministratori non possono eccepire l’inesigibilità del credito derivante dal finanziamento del socio.
È quanto deciso dal Tribunale di Milano in una sentenza 3621 del 14 marzo 2014. (... segue)
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Ultima Modifica: 15/05/2014