Nel Codice civile il legislatore non fornisce una definizione della scissione, ma si limita a definire le forme e le modalità di effettuazione di una scissione.
Per definire una scissione, occorre quindi accertare quali ne sono gli elementi strutturali in modo da poter risalire da essi alle caratteristiche in base alle quali una determinata operazione può essere qualificata come scissione.
Ebbene, la legge sancisce che elementi caratterizzanti di una scissione sono, da un lato, l’assegnazione di tutto il patrimonio di una società (o di parte di esso) a una o più società beneficiarie, già esistenti o di nuova costituzione e, d’altro lato, l’assegnazione ai soci della società scissa delle azioni o quote emesse dalle società beneficiarie. (... segue)
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Ultima Modifica: 08/10/2014