La legge "sulla concorrenza" (legge 4 agosto 2017, n. 124) contiene una serie di importanti prescrizioni anche per le società di ingegneria.
Viene anzitutto previsto che queste società vengano equiparate a tutte le altre società tra professionisti sotto il profilo:
- dell’obbligo di stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile conseguente allo svolgimento delle attività professionali verso la loro clientela;
- della garanzia che tali attività professionali siano svolte da professionisti, nominativamente indicati, iscritti negli albi professionali.
Inoltre, la legge sulla concorrenza dispone una sanatoria per eventuali invalidità da cui siano affetti i contratti di incarico professionale in passato stipulati da queste società.
Si tratta di una questione parecchio complicata da una serie di leggi che si sono sovrapposte nel tempo in questa materia e sulla quale, tra l’altro, si è di recente pronunciata la Cassazione con la sentenza n. 7310 del 22 marzo 2017, nella quale è stato deciso che:
- solo dal 2012, e cioè dall’entrata in vigore della legge 183/2011, è lecito che l’attività di progettazione di ingegneria civile, sia svolta, oltre che da ingegneri e architetti (individualmente o nella forma della studio associato), anche da una società tra professionisti (Stp) o da una «società di ingegneria», e cioè dalla società disciplinata dapprima dalla legge 109/1994 e poi dal Dlgs 163/2006 e oggi dal Dlgs 50/2016;
- anteriormente all’entrata in vigore della legge 183/2011, la società di ingegneria poteva bensì effettuare attività di progettazione e direzione dei lavori, ma solo nell’ambito dei “lavori pubblici” e non in dipendenza di committenze private. (... segue)
Leggi l'intero articolo cliccando qui sotto oppure, a fianco, nella Documentazione Correlata
Ultima Modifica: 27/07/2018