Il decreto legge 223/06 dispone, all’articolo 2, comma 1, con effetto dal 4 luglio 2006, giorno della pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale», l’abrogazione delle disposizioni che comportano «il divieto di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità».
Nel comma 3 dell’articolo 2 viene poi stabilito che «le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni» ora abrogate devono essere adeguate entro il 1° gennaio 2007. (... segue)
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Ultima Modifica: 11/07/2006