Più spazio alle minoranze nel collegio sindacale delle società quotate e nuovi limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo.
La previsione del Testo unico per la quale lo statuto doveva contenere clausole necessarie ad assicurare che un membro effettivo (oppure un numero non inferiore a due componenti nei Collegi con oltre tre membri) fosse eletto dalla minoranza viene sostituito dalla nuova legge sul risparmio da una norma secondo cui è la Consob a stabilire a priori, con proprio regolamento, le modalità per l’elezione di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza. (…segue)
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Ultima Modifica: 28/12/2005