La legge sulle società tra professionisti (legge 12 novembre 2011 n. 183) prescrive, all’articolo 10,comma4, lettera b), che «In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell’Ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall’Albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi».
Dalla normativa si desume che il requisito indispensabile è rappresentato dal fatto che nelle Stp non si decide, a livello di soci, se nel voto favorevole i soci professionisti non concorrono per almeno i due terzi. (... segue)
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Ultima Modifica: 06/04/2013