La società tra professionisti (Stp) può essere costituita da soci professionisti iscritti a diversi ordini professionali (oltre che da soci "tecnici" e da soci "di capitale", ma con il limite che i 2/3 dei voti competono comunque ai professionisti): è quanto dispone l’articolo 10, comma 8, legge 183/2011 («La società tra professionisti può essere costituita anche per l’esercizio di più attività professionali»), che legittima dunque le società multiprofessionali (o multidisciplinari).
A questa previsione consegue quella del regolamento attuativo (il Dm Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34), il cui articolo 8, comma 2, prescrive che «La società multidisciplinare è iscritta presso l’albo o il registro dell’ordine o collegio professionale relativo all’attività individuata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo». (... segue)
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Ultima Modifica: 09/04/2013