Sul tema delle società tra professionisti, con l’art. 10, commi 3 e seguenti, legge 12 novembre 2011 n. 183, modificato dal d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, e il successivo d.m. 8 febbraio 2013 n. 34, si è completato un tormentato iter iniziato con l’art. 24, legge 7 agosto 1997, n. 266, che abrogò l’art. 2 della legge n. 1815/1939, rinviando ad un decreto attuativo la fissazione dei requisiti per l’esercizio dell’attività di cui all'art. 1 di detta legge n. 1815/1939; decreto che tuttavia, a seguito del parere negativo del Consiglio di Stato non venne mai emanato.
Con la nuova normativa in tema di s.t.p. di cui alla legge 183/2011 il legislatore ha dunque inteso dunque consentire l’esercizio in forma societaria delle attività professionali ordinistiche, contemperando il principio dell’esecuzione personale della prestazione da parte del professionista con la titolarità societaria del rapporto d’opera professionale.
Trattandosi di normativa carente sotto molti aspetti, la cui applicazione, inoltre, è fortemente condizionata anche dalle singole casistiche concrete, la dottrina professionale ha già prodotto una cospicua serie di importanti orientamenti operativi. (... segue)
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Ultima Modifica: 01/11/2017