L’accordo tra banche, imprese e ministero dell’Economia, finalizzato alla sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio, è applicabile alle imprese che rispettano le condizioni oggettive e soggettive cui l’accordo stesso subordina la propria operatività.
Quindi la banca, a seguito della presentazione della domanda da parte dell’impresa, è tenuta dapprima a verificare i requisiti dell’impresa e solo dopo a esaminare se la domanda di sospensione dei pagamenti è relativa a una situazione compresa tra quelle che possono avvalersi dei benefici. (…segue)
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Ultima Modifica: 16/11/2009