L’introduzione nel Codice civile della previsione secondo cui le società per azioni possono:
a) costituire uno o più patrimoni ciascunodei quali destinato in via esclusiva a uno specifico affare; oppure:
b) convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell’affare stesso o parte di essi; deve essere valutata facendo riferimento alla "filosofia" che ha animato la riforma del diritto societario del 2004. (…segue)
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Ultima Modifica: 28/04/2008