Da quando la normativa in tema di recesso da una Spa ha attribuito il diritto di fuori uscire dalla società al socio che non sia stato consenziente rispetto alle deliberazioni aventi a oggetto le «modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione» (articolo 2437, comma 1, lettera g), del Codice civile, è stata riversata sugli operatori una delle più spinose questioni interpretative dell’intera riforma del diritto societario.
Non solo perché il recesso è un evento di formidabile impatto per la vita di una società, in quanto si deve liquidare il socio che esce e quindi occorre reperire le risorse occorrenti, in mancanza delle quali la società inevitabilmente va a sciogliersi; ma anche perché in effetti esiste un vasto panorama di deliberazioni che possono essere indubbiamente intese come incidenti, in modo diretto o indiretto, sui «diritti di voto o di partecipazione dei soci» e dalla cui adozione potrebbe dunque aversi una altrettanto vasta serie di occasioni per l’esercizio del recesso da parte del socio assente o dissenziente. (... segue)
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Ultima Modifica: 05/11/2014