Per effetto del D.L. n. 76/2013 si dispone ora di una s.r.l. "ordinaria", che puo` indifferentemente avere il capitale sociale posizionato sopra o sotto il valore nominale di 10 mila euro, e di una s.r.l. "semplificata", caratterizzata (oltre che dal fatto di poter avere come soci solo le persone fisiche, peraltro di qualunque eta`, e di poter essere amministrata da non soci) dalla pressoche´ totale mancanza di autonomia statutaria, per la ragione di doversi inderogabilmente adottare, quali clausole dall’atto costitutivo, quelle imposte dal modello standard di fonte regolamentare.
Nel contempo, e` stata eliminata la societa` a responsabilita` limitata a capitale ridotto introdotta dal D.L. n. 83/2012, vale a dire quella tipologia di s.r.l. con capitale sociale inferiore ai 10 mila euro e con statuto non compresso da un "modello standard", riservata alla partecipazione di persone fisiche che avessero compiuto i trentacinque anni di eta` alla data dell’atto costitutivo. (... segue)
Leggi l'intero articolo cliccando a fianco, nella Documentazione Correlata
Ultima Modifica: 28/02/2017