Non perde la qualifica di start-up innovativa la società che, in un momento successivo rispetto alla sua iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese dedicata alle start-up, proceda all’assunzione di soggetti in possesso di laurea triennale e, quindi, dotati di un titolo di studio diverso rispetto a quelli indicati (tra i presupposti occorrenti per poter qualificare la società come start-up innovativa) nell’articolo 25, comma 2, lettera h, punto 2, Dl 179/2012; e ciò a condizione che la società possieda un altro dei requisiti indicati nella lettera h dell’articolo 25, comma 2.
Lo afferma il Ministero dello Sviluppo economico nella comunicazione n. 222631 del 3 novembre 2015. (... segue)
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Ultima Modifica: 31/05/2016