Affinché un’impresa possa essere qualificata come «start-up innovativa» l’impiego di personale qualificato in percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva (che è uno dei requisiti richiesti dalla legge per le società start-up) può avvenire «a qualunque titolo», ovvero, sia in forma di lavoro dipendente sia a titolo di para-subordinazione.
Inoltre, il riferimento all’impiego di collaboratori «a qualsiasi titolo» non può scindersi dall’attività svolta nell’impresa, per cui, per determinare la forza lavoro complessiva richiesta affinché l’impresa possa essere iscritta come Pmi innovativa, occorre considerare il personale effettivamente impiegato e non quello che ricopre mere cariche in organi sociali (come l’amministratore della società).
È quanto chiarito dal Ministero dello Sviluppo economico nella comunicazione n. 155486 del 4 settembre 2015. (... segue)
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Ultima Modifica: 06/07/2016