Può iscriversi come start-up innovativa la società che, una volta costituita, prenda in affitto un’azienda, anche se il suo core business deriva da tale affitto.
Lo afferma il Ministero dello Sviluppo Economico nella comunicazione n. 155183 del 3 settembre 2015, in risposta al quesito se il contratto di affitto d’azienda rientrasse nel perimetro dell’articolo 25, comma 2, lettera g), Dl 179/2012, il quale esclude che un’impresa possa iscriversi come start-up se deriva da operazioni di fusione, scissione o cessione di azienda o ramo: per il Mise, il dettato della norma va inteso in senso letterale, quindi non è estensibile a tipi negoziali diversi da quelli che elenca, per cui l’affitto d’azienda non preclude a una società di iscriversi come start-up innovativa, posto che il relativo contratto è un tipo negoziale ben distinto dal caso della cessione di azienda o di un ramo di azienda. (... segue)
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Ultima Modifica: 14/06/2016