Nel caso di emissione di strumenti finanziari partecipativi (Sfp) che abbiano natura simile ai conferimenti nel capitale sociale (e che, di conseguenza, abbiano riscontro nella formazione di una riserva di patrimonio netto), la loro conversione in capitale sociale presuppone la non avvenuta erosione della relativa riserva a causa di perdite.
Se la riserva corrispondente all’emissione degli Sfp sia diminuita per perdite, il diritto di conversione degli Sfp in azioni ordinarie dell’emittente è esercitabile limitatamente al valore nominale della riserva residuante dalla destinazione di parte dell’originaria sua consistenza al ripianamento delle perdite.
È quanto stabilito dal Tribunale di Napoli in un’ordinanza di sospensione di una deliberazione del Cda di una Spa (ordinanza Rg 31414/2015 del 25 febbraio 2016; dovrebbe essere il primo provvedimento giudiziario in materia di Sfp da quando le Spa sono state autorizzate all’emissione di questi strumenti finanziari). (... segue)
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Ultima Modifica: 24/01/2017